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SUPERBONUS E IVA: FACCIAMO CHIAREZZA SUI BENI SIGNIFICATIVI

A cura di Luciano Ficarelli

6 dicembre 2020

Tra le voci di spesa che incidono sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, occupa un posto di riguardo l’IVA sui materiali e su alcuni prodotti finiti di assoluta importanza definiti dal legislatore “beni significativi”.

Per questi interventi è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

L’agevolazione in argomento va vista soprattutto per i valori che potrebbero incidere sui limiti di spesa massima ammissibile e che analizzeremo al termine dell’articolo.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per individuare meglio la tipologia di interventi che ci interessano, andiamo ad individuare con esattezza quanti e quali essi sono.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono definiti dall’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 secondo la seguente classificazione (si omettono le altre acategorie di interventi che non rientrano nel novero dei lavori di recupero edilizio):

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.


LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’aliquota iva ridotta al 10%. È il caso, per fare degli esempi, della manodopera per la sostituzione della caldaia con le nuove caratteristiche, dei pavimenti, dell’impianto elettrico o di quella relativa per la sostituzione degli infissi esterni con modifica di materiali e di performance.

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’aliquota iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999. Si tratta di:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

La Circolare 15/E del 12 luglio 2018 ha fatto delle precisazioni, tra le altre, molto puntuali sull’applicazione dell’iva al 10% in riferimento ai beni significativi e che si riportano fedelmente: “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.

Per capire bene come applicare l’aliquota in modo corretto occorrono degli esempi.

1° esempio

Valore complessivo della prestazione: 10.000 euro

Costo del bene significativo: 6.000 euro

In questo caso, si deve fare la differenza tra il valore complessivo della prestazione e il bene significativo. Pertanto: 10.000 – 6.000 = 4.000 (costo della manodopera).

In base alla normativa vigente, l’iva al 10% si applica su 4.000 euro della manodopera e su 4.000 euro di parte del valore del bene significativo. Sulla differenza di 2.000 euro del bene significativo si applica il 22%.

2° esempio

Valore complessivo della prestazione: 10.000 euro

Costo del bene significativo: 4.000 euro

In questo caso, poiché il valore del bene significativo non supera la metà di quello dell’intera prestazione, tutto l’importo della fattura sarà soggetto all’aliquota agevolata del 10%.

Inoltre, la stessa circolare fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella Circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

È previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

Quando non spetta l’agevolazione

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

 

LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, senza particolari condizioni.

Si tratta, in particolare:

  • delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
  • – restauro
  • – risanamento conservativo
  • – ristrutturazione edilizia
  • dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380/2001.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Considerazioni

La normativa analizzata, poco chiara e non di semplice e immediata esecuzione, è spesso disapplicata dagli operatori economici un po’ per negligenza e un po’ per convenienza prettamente finanziaria che permette loro di avere una liquidità temporanea in attesa del versamento dell’eventuale iva a debito. Ma tralasciando le motivazioni che possono spingere gli operatori economici a disapplicare la norma ed applicare la più facile aliquota ordinaria del 22% su tutta la prestazione, valutiamo l’impatto finanziario che si riflette sull’ignaro consumatore finale, nello specifico il committente.

Nel caso di interventi mirati ad ottenere il credito d’imposta del 110% per il miglioramento energetico dell’immobile a destinazione abitativa, laddove sono previste le installazioni di beni significativi, sia nel caso di manutenzione straordinaria sia in caso di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,  il committente deve fare molta attenzione al valore complessivo della singola prestazione. Per ognuna di essa è previsto un limite definito “spesa massima ammissibile” o “detrazione massima ammissibile” al quale bisogna fare riferimento, al di là del quale ogni spesa resta a carico del committente. I limiti previsti sono comprensivi anche dell’iva, oltre che di tutte le altre prestazioni professionali ammesse dalla normativa e ben si comprende come l’applicazione erronea dell’aliquota ordinaria anziché quella agevolata possa incidere in maniera determinante sul valore complessivo degli interventi. Facciamo un esempio:

Un condominio composto di tre unità immobiliari di tre proprietari diversi, cosiddetto condominio minimo, decide di effettuare una ristrutturazione edilizia con interventi trainanti e trainati: isolamento termico sulla superficie verticale, orizzontale e inclinata su tutta la palazzina, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, installazione di un impianto solare fotovoltaico, sostituzione degli infissi esterni, delle avvolgibili e dei cassettoni.

L’importo complessivo escluso iva previsto degli interventi è pari a 400 mila euro. In particolare, la sostituzione degli infissi per circa 40 mq di superficie di finestre e balconi ammonta ad € 40.000 per appartamento di cui 25.000 euro di prodotti finiti e 15.000 euro di manodopera. Poiché gli appartamenti sono tre, l’importo complessivo di beni significativi (limitatamente agli infissi) è di 75.000 euro, mentre la manodopera è pari a 45.000 euro.

Poiché il lavoro commissionato rientra in un intervento di ristrutturazione edilizia, tutto l’importo sarà assoggettato all’aliquota agevolata del 10%. Limitandoci al caso della fattura del serramentista, l’iva è pari a: € 120.000 x 10% = € 12.000

Se, erroneamente il serramentista intende i lavori commissionati come manutenzione straordinaria, potrebbe compilare la propria fattura nel modo seguente:

Caso 1 – Manodopera € 45.000 x 10% = € 4.500

Beni significativi ad aliquota agevolata € 45.000 x 10% = € 4.500

Beni significativi ad aliquota ordinaria € 30.000 x 22% = € 6.600

Totale iva: € 15.600

Caso 2 – applicazione dell’aliquota agevolata solo per la manodopera

L’iva sarebbe così calcolata: € 75.000 x 22% = 16.500 più 45.000 x 10% = 4.500 per un totale di € 21.000.

Caso 3 – applicazione dell’aliquota ordinaria su tutto il valore della prestazione

L’iva sarebbe pari a 120.000 x 22% = € 26.400

Si comprende bene che mentre nel primo caso il maggior costo sarebbe pari ad € 3.600, nel secondo caso sarebbe di € 9.000 e nel terzo, pur considerandolo un caso limite, sarebbe pari a € 14.400.

Se poi consideriamo altri beni significativi come la caldaia e i climatizzatori, rientranti nei lavori oggetto di superbonus, le differenze possono essere molto importanti.

L’iva calcolata erroneamente incide sul valore complessivo degli interventi e potrebbe facilmente sforare i limiti imposti dal legislatore. Per gli infissi, ad esempio, la spesa massima ammissibile è pari ad € 54.545,45 per unità immobiliare comprensiva del costo dei materiale, dei componenti, della manodopera, della progettazione, delle spese professionali, degli oneri accessori e, ovviamente, dell’iva.

In conclusione, occorre prestare la massima attenzione all’applicazione della normativa fiscale allo scopo di non incorrere in errori che possono compromettere l’equilibrio finanziario del committente.